Impianti audiovisivi e controllo a distanza

Anno 3 Nr. 4 - FOGLIO TECNICO del 12/05/2016

In materia di impianti audiovisivi e di controllo a distanza, il principio esposto nel nuovo art. 4 della legge n.300/1970, come modificato dal D.Lgs. n.151/2015 (Jobs Act), prevede che gli stessi possono essere installati solo per esigenze legate alla produzione ed alla organizzazione del lavoro, per la sicurezza sul lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale: in tali casi occorre sempre, in via preventiva, un accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali dei lavoratori o, in assenza di RSA/RSU o di accordo, l’autorizzazione del Direttore della DTL competente per territorio.

Sull'argomento è stato già più volte precisato che sia l’accordo sindacale sia l’autorizzazione amministrativa rilasciata dalla DTL in subordine devono avere ad oggetto esclusivamente la verifica della sussistenza di una delle tre esigenze tassativamente indicate dal legislatore (produttive ed organizzative, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio) perché solo la presenza di una delle tre suddette motivazioni legittima l’installazione.

La Direzione Interregionale del Lavoro di Milano ha espresso, di recente, un parere in ordine ad una particolare problematica relativa all’istanza di autorizzazione all’installazione di un impianto di telesorveglianza presentata da un’impresa della grande distribuzione - per un centro commerciale - di prossima apertura. La problematica consiste nel fatto che l’impresa istante vorrebbe che il sistema, di controllo a distanza, assolutamente necessario per la tutela delle merci esposte, entrasse in funzione già al momento dell’inaugurazione e quindi l’istanza viene presentata preventivamente all’assunzione dei lavoratori (lo saranno in 300) e in (conseguente) assenza di RSA.

Orbene, preso atto della mancanza di RSA e ritenendo che le motivazioni addotte dalla ditta proprietaria siano del tutto legittime ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la DIL Milano si è chiesto se possa essere rilasciata un’autorizzazione con efficacia condizionata all’esito di una eventuale consultazione della RSA qualora costituita in qualsiasi epoca successiva al rilascio. In tal senso la risposta contenuta nel parere rilasciato è stata nel senso di non ritenere possibile il rilascio di un’autorizzazione “a tempo”, seppur subordinata ad un evento futuro e certo.

Invece, considerata la giurisprudenza consolidata in materia, la DIL Milano ha ritenuto che quando il legislatore ha interessato le RSA lo ha fatto per garantire i lavoratori da un uso distorto di sistemi di controllo a distanza, attraverso le rappresentanze di quegli stessi lavoratori impegnati nei luoghi e/o lavori soggetti potenzialmente a controllo occulto ma, in mancanza di RSA o di accordo, la stessa garanzia è assicurata ai lavoratori dal superiore intervento della Direzione territoriale del lavoro che accerta la conformità al dettato legislativo della richiesta e autorizza l’uso di sistemi di controllo.
Pertanto, in mancanza di rappresentanze sindacali aziendali la DTL rilascerà l’autorizzazione all’uso dei sistemi di telesorveglianza “a tempo indeterminato”, valida ovviamente fintanto che gli stessi non vengano modificati e/o integrati.

Si ricorda, infine, che per poter eventualmente utilizzare le informazioni raccolte indirettamente dagli strumenti di controllo a distanza autorizzati (a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro solo) il datore di lavoro deve ottemperare a due precisi obblighi:
- fornire adeguata informazione ai lavoratori circa l’uso degli strumenti e le modalità di effettuazione dei controlli, preventiva;
- utilizzare tutte le informazioni nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel D. L.gs n. 196/2003 e dei provvedimenti del Garante per la privacy (principio di liceità, principio di pertinenza, principio di correttezza, principio di necessità, principio di non eccedenza).

Dott. Andrea Rapacciuolo - Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche del Centro Ricerche e Studi dei Laghi e Ispettore presso Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano


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